Onorevoli Colleghi! - Il fenomeno degli atti vandalici con cui vengono imbrattate o deturpate opere artistiche e architettoniche, ovvero edifici urbani e beni mobili nei centri storici e nei quartieri periferici sta assumendo proporzioni sempre maggiori.
La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di tutelare il decoro urbano e di prevenire i fenomeni di imbrattamento che deturpano non solo le bellezze artistiche e architettoniche delle nostre città, ma anche gli edifici di civile abitazione, i prospetti in genere e tutte le cose mobili e immobili.
L'ipotesi criminosa prevista dall'articolo 639 del codice penale, che costituisce una forma lieve di quella prevista dall'articolo 635 del medesimo codice, tende alla tutela della proprietà e, più precisamente, ad evitare una menomazione del patrimonio del soggetto passivo attraverso atti vandalici. Per rendere più incisiva l'attuale disciplina penalistica, si è ritenuto necessario proporre una modifica all'articolo 639, prevedendo la punizione di chi deturpa o imbratta con scritte e con simboli di vario tipo i muri pubblici e privati, le attrezzature per il tempo libero, le panchine, i plessi monumentali, i contenitori di igiene pubblica, i portarifiuti e, in genere, cose mobili o immobili altrui.
La presente iniziativa legislativa prevede inoltre una modifica, in senso maggiormente repressivo, dell'articolo 639 del codice penale, relativamente alla pena e alle sanzioni per le ipotesi di reato ivi previste. Per il deturpamento e l'imbrattamento dei beni di cui al primo comma è prevista la pena della reclusione fino a sei mesi e della multa da 500 euro a 1.500 euro. L'autore dell'atto vandalico sarà